Contratti di locazioni per studenti.. Davvero conviene??
E’ possibile sottoscrivere contratti di locazione per soddisfare le particolari esigenze abitative di studenti iscritti ad un corso di laurea o di perfezionamento oppure di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza. Questi contratti possono come prima cosa essere stipulati nei comuni ove vi sia una Università o una sede di corsi universitari distaccati, comuni limitrofi compresi. Una delle condizione indispensabile è che i conduttori siano studenti universitari che risiedono stabilmente in un determinata località e che solo sporadicamente, proprio in ragione del corso universitario che frequentano, hanno necessità di abitare nel luogo in cui è sita l’Università oppure dove ha sede il corso di perfezionamento o di aggiornamento. La legge non fa distinzione tra lo studente in corso e quello fuori corso. La durata non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a trentasei, con facoltà di rinnovo automatico qualora non pervenga disdetta nei termini previsti nel contratto. Rimane in ogni caso ferma la possibilità del conduttore di recedere per gravi motivi. In caso di più conduttori è consentito il recesso parziale, nel senso che la locazione continua nei confronti degli altri. Attenzione però, perché in presenza di un contratto unico pur intestato a più studenti, il recesso di uno o più di essi non fa venir meno per altri l’obbligo di pagare l’intero canone e quindi di sopportare un esborso pro quota proporzionalmente superiore a quello originariamente pattuito: il che può integrare gli estremi del grave motivo legittimante il recesso dal contratto da parte di tutti. I rimanenti conduttori non possono infatti unilateralmente decidere di sostituire il conduttore receduto con altro conduttore in mancanza di consenso da parte del locatore. Non è consentita la sublocazione, che si verifica quando l’immobile venga occupato da persona che non sia ospite del conduttore e né a lui legato da vincoli di parentela. Il canone di locazione è definito dagli accordi locali sulla base di fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi stessi. Trattasi quindi di un canone imposto, che in quanto tale risulta essere sensibilmente inferiore ai prezzi del mercato immobiliare. Gli accordi locali individuano anche le relative misure di incremento o di decremento di tali fasce di oscillazione in relazione alla durata contrattuale e della presenza o meno di arredamento nell’appartamento, delle eventuali modalità di rilascio e dell’attribuzione delle utenze a carico dell’inquilino. Se del caso, il conduttore studente può promuovere un giudizio per fare accertare la misura del canone dovuto in sostituzione di quella risultante in contratto. Nel corso della locazione il canone può essere aggiornato nella misura concordata tra le parti e comunque non superiore al 75% delle variazioni Istat. Per incentivare la stipulazione di tali contratti sono previste interessanti agevolazioni fiscali sia per i locatori che per i conduttori. Per i primi si prevede la riduzione del 40,5%; sul canone annuo da denunciare sulla dichiarazione dei redditi, nonché del 30% dell’imposta di registrazione del contratto, oltre alla possibilità per i Comuni di riduzione o esenzione della ICI. Al conduttore è invece data la possibilità di una detrazioni Irpef dalla dichiarazione dei redditi, a seconda dell’ammontare del reddito. Il tutto deve essere pattuito utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali e depositati presso i Comuni ove è sito l’immobile oggetto della locazione o comunque testi strettamente similari.
Fonte:Assocond Conafi
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