Riforma della giustizia civile: basta cause, ora c’è la la conciliazione.
L’Italia è conosciuta purtroppo per la lentezza della sua giustizia. Da tempo si studiano proposte per velocizzare le procedure e liberare i tribunali da pile di incartamenti. Per ora si inizia dalle sezioni civili. Liti in condominio, cause per l’eredità, risarcimento danni da incidenti stradali, controversie con le assicurazioni dovranno risolversi tramite un arbitro che avvierà il tentativo di conciliazione . Quattro mesi è il termine massimo per concludere la procedura. Il suo costo però non è da sottovalutare: oltre al pagamento della procedura, bisogna aggiungere anche il contributo dovuto al mediatore che può variare a seconda del valore della lite. Ma si è cercato di ovviare anche a questo inconveniente, come meglio specificato a fine articolo.
Le novità sono contenute nel decreto di attuazione delle norme di riforma della giustizia civile in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La normativa entrerà in vigore dal 20 marzo prossimo. Per i prossimi 12 mesi la conciliazione è solo un’opportunità, tra un anno, invece, sarà un obbligo. Chi non avrà tentato questa via, infatti, non potrà ricorrere al giudice perchè la causa sarà improcedibile.
Una soluzione veloce per tutti i settori ad alto rischio di conflittualità. Oltretutto la conciliazione non è una novità: nel campo delle telecomunicazioni, ad esempio, è un obbligo da tempo. Solo in mancanza di accordo si aprono le porte del tribunale. E così avverrà da ora in poi anche per le liti in campo condominiale e in diversi altri settori al elevato rischio di conflittualità quali diritti reali (usufrutto, ad esempio) divisioni e successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione e comodato (sfratti esclusi), risarcimento danni da incidenti stradali, da responsabilità medica, da diffamazione, e ancora contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Avvocati sono ovviamente obbligati a proporre la via della mediazione. Questa è un’importante novità: l’informazione deve essere fornita chiaramente e per scritto, e in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile (art. 4 del Decreto legislativo).
Per quanto riguarda le regole e la durata del procedimento: il mediatore al quale affidarsi potrà essere scelto liberamente nell’Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della Giustizia. La mediazione può anche svolgersi esclusivamente per via telematica, come accade oggi per le controversie nel campo delle telecomunicazioni. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo. Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia. La procedura deve concludersi nel termine massimo di 120 giorni. Tutti gli atti e le dichiarazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono esser e utilizzate in eventuali procedimenti successivi davanti al giudice.
Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti, o su una proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude e il verbale di accordo può esser omologato dal tribunale. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’eventuale l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se invece l’accordo non si trova è ovviamente possibile ricorrere al tribunale.
Per favorire la mediazione al posto del ricorso al tribunale è previsto anche un incentivo fiscale. Per chi trova un accordo è infatti riconosciuto un credito d’imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Inoltre non sono dovute spese di registrazione del verbale fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro. E a proposito di spese val la pena di ricordare che dall’inizio dell’anno di fatto non c’è più possibilità di rivolgersi al giudice, compreso quelo di pace, senza pagare le spese di giustizia (in questo articolo tutti i dettagli), spese che restano completamente a carico, diversamente da quanto accadecon la conciliazione.
La lista degli organismi di concilizazione sul sito del Ministero.
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