Detrazione 36% e 55%: la ritenuta del 10% sui bonifici. In arrivo la certificazione
Entro il 28 febbraio istituti di credito e Poste italiane dovranno certificare l’importo delle erogazioni e le rispettive ritenute del 10% sui bonifici riferiti alle detrazioni del 36% e 55%. La manovra economica in vigore dal 1° luglio 2010 aveva infatti introdotto una ritenuta d’acconto che le banche dovevano applicare sui pagamenti per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.
L’attivazione della ritenuta 10%
Il DL 78/2010 (manovra economica) convertita dalla legge 122/2010, ha introdotto a partire dal 1° luglio una ritenuta del 10% sui bonifici disposti dai contribuenti per interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica che usufruiscono delle rispettive agevolazioni fiscali del 36% e 55%.
Certificazione della ritenuta
Come previsto dal DL 78/2010, al momento dell’accreditamento, banche e Poste italiane devono applicare la ritenuta d’acconto (con obbligo di rivalsa) dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario. Devono inoltre provvedere al versamento tramite F24 indicando il codice tributo “1039″.
Il prossimo passaggio ha come scadenza il 28 febbraio 2011. Entro questa data infatti gli istituti di credito dovranno infatti inviare la certificazione della ritenuta d’acconto e delle somme erogate.
Successivamente i dati riferiti ai pagamenti dovranno essere riportati nel modello 770.
Il caso della “ritenuta doppia”
Tra i diversi ordinanti dei bonifici vengono compresi anche soggetti che applicano già la ritenuta sulle somme erogate. L’esempio riportato da Fiscooggi riguarda il caso dei condomini che “in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi”.
Per evitare che l’impresa subisca due volte il prelievo sul medesimo importo, la circolare 40/E ha chiarito l’impossibilità della doppia ritenuta e l’appliacazione della sola ritenuta del 10% sui bonifici relativi al bonus 36% e 55%.
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