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Immobili prima casa: Iva 4% anche per lavori di miglioramento extracapitolato

febbraio 23rd, 2011 by admin | Filed under Casa: Informazioni utili, Normative Leggi Fisco Agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di applicare l’Iva al 4% per interventi di miglioramento sulla prima casa. L’agevolazione sarà valida solo se l’abitazione rimarrà nella categoria ‘non di lusso’ anche dopo l’esecuzione dei lavori extracapitolato commissionati dal contribuente ad una ditta appaltatrice.

Il caso
Con la risoluzione 22/E emessa ieri dall’Agenzia delle Entrate, viene data risposta al caso di applicazione di Iva agevolata per interventi extracapitolato sulla prima casa.
L’istanza di interpello è stata presentata dal socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa che realizza alloggi abitativi non di lusso dando in appalto i lavori a un’impresa costruttrice. Tale impresa è incaricata di realizzare in corso d’opera lavori di miglioramento sulla prima casa.

Ambito di applicazione
Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’agevolazione: “Il regime agevolato spetta nelle sole ipotesi di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ‘ex novo’ di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso. Committenti dei lavori possono essere rispettivamente imprese costruttrici per la rivendita, cooperative edilizie e loro consorzi nonché persone fisiche in possesso dei requisiti ‘prima casa’”.

Lavori di miglioramento
L’Agenzia ritiene che i lavori di miglioramento svolti dall’appaltatore non possono essere classificati come ristrutturazione edilizia dato che l’abitazione non è ancora completamente realizzata.
Gli interventi rientrano quindi “nel processo di costruzione del fabbricato e consistono nell’inserimento di materiali particolari o nell’uso di accorgimenti costruttivi destinati a rendere la prima casa più funzionale”.

Condizione necessaria
La risoluzione precisa infine che l’applicazione dell’Iva al 4% è consentita solo nel caso in cui “l’abitazione conservi, anche dopo l’esecuzione dei lavori in questione, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969″.

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