Il premio previsto nel Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici installati al posto di coperture in eternit o contenenti amianto, è applicabile anche agli interventi avviati con il Terzo Conto Energia. A comunicarlo il GSE che precisa condizioni e termini.
Premio. Prevista dall’art. 14 del DM 5 maggio 2011, la maggiorazione di 5 centesimi di euro/kWh si applica in caso di interventi di smaltimento di eternit e sostituzione con fotovoltaico. Come precisato dal Gestore di Servizi Energetici nelle Regole Applicative del IV Conto Energia, l’applicazione del premio è ammessa per interventi effettuati dopo l’entrata in vigore del Decreto, ovvero 13 maggio 2011.
Modifica. Tenuto conto delle “numerose richieste degli operatori” e “dell’avvicendamento normativo”, intercorso tra III Conto Energia (DM 6 agosto 2010) e IV Conto Energia, il GSE ha comunicato la “parziale modifica di quanto indicato nelle Regole Applicative”.
Retroattività. Il premio previsto dal DM 5 maggio 2011 “sarà applicato anche agli interventi avviati tra il 25 agosto 2010 e il 13 maggio 2011”. Essendo utilizzabile anche per il Terzo Conto Energia, la maggiorazione ha, quindi, effetto retroattivo. Unica condizione, l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di eternit, dovrà avvenire “entro e non oltre il 30 giugno 2012”.









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