La fretta è cattiva consigliera, ma in alcune professioni può costare cara. E’ quanto accaduto ad un notaio che, redatti 120 atti in meno di quindici giorni, ha ricevuto una sanzione di 10mila euro. Il provvedimento disciplinare revocato in Appello per assenza di prova specifica, ha invece trovato conferma in Cassazione. Con sentenza n.28023/2011 la Suprema Corte ha ribadito come la frettolosità sia incompatibile con l’attività notarile. E la fretta è deducibile dal tempo dedicato alla formazione dell’atto e, quindi, dalla lettura dello stesso.
Il caso – Accertato l’illecito disciplinare dell’art. 47, comma 2, del cod. deontologico, la Commissione Regionale di disciplina del notariato per i distretti Marche e Umbria applicava in data 25 giugno 2009 sanzione pecuniaria dell’importo di 10.000 euro. L’illecito previsto dall’articolo sopra citato riguarda la violazione del principio della personalità e della prestazione ed è desumibile dall’eccessivo numero di atti redatti in relazione al tempo impiegato. 120 atti in meno di 15 giorni, con un picco di 23 atti il giorno del 20 dicembre dimostravano, secondo la Commissione, la fretta e l’incompatibilità con l’attività di notaio. Il tempo risultava insufficiente alla formazione dell’atto e alla lettura integrale dello stesso.
In appello – Adita dal notaio, la Corte di appello di Ancora ha deciso per la revoca del provvedimento disciplinare evidenziando la necessità della prova specifica sulla frettolosità di redazione.
Cassazione – Contro la sentenza della Corte d’appello, il Consiglio notarile di Ancona ha proposto il ricorso in Cassazione segnalando la violazione degli art. 17, 36, 37 e 42 del codice deontologico. Come osservato preliminarmente dalla Corte, l’attività di notaio deve essere caratterizzata da un’assoluta personalità e indelegabilità delle proprie funzioni. Secondo l’art. 47 della L. 89/1913 il notaio è tenuto a indagare sulla volontà delle parti. Inoltre la cura sulla compilazione integrale dell’atto, cui è strettamente annessa la lettura dello stesso, deve avvenire sotto la sua direzione e responsabilità. La lettura dell’atto è considerata essenziale. L’art. 49 del cod. deontologico sancisce, infatti, che sull’atto venga indicata l’ora di sottoscrizione.
In sostanza, l’attività notarile deve essere contrassegnata da personalità e qualità della prestazione, principi che trovano sintesi nella lettura dell’atto da effettuarsi personalmente dal notaio. In base ai criteri esposti e al caso in esame, il tempo dedicato alla formazione dell’atto risulta, quindi, insufficiente anche solo alla lettura integrale dell’atto stesso. Spetta al notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni. Con sentenza 28023/2011 la Corte di Cassazione precisa, inoltre, che neppure il supporto organizzativo dello studio, per quanto efficiente, vale ad esentare il notaio dai suoi doveri di diligenza ed accuratezza della prestazione, ad altri non delegabili.
L’avvertimento della Suprema Corte è chiaro. Il notaio che redige troppi atti e non riesce a dimostrare di avere avuto il tempo effettivo di leggerli tutti rischia pesanti sanzioni pecuniarie.
Erika Mainini
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